Art. 1

In vigore dal 21 mag 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 66; Udito il parere, in data 26 luglio 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, per i terreni ricadenti nel comune di Luco dè Marsi (provincia di L'Aquila), della superficie di Ha. 1635.38.50, nei confronti di Torlonia Alessandro fu Carlo - anche per il patrimonio assegnato al nascituro dai defunti Alessandro Torlonia e Anna Maria Torlonia in Borghese fu Alessandro - di Anna Maria e di Giulia Torlonia fu Carlo; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste; Decreta: . È ordinata, a norma dell'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, l'occupazione d'urgenza, da parte dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, dei terreni ricadenti nel comune di Luco dè Marsi (provincia di L'Aquila), della superficie di Ha. 1635.38.50, compresi nel piano particolareggiato di espropriazione pubblicato dallo stesso Ente nei confronti di Torlonia Alessandro fu Carlo - anche per il patrimonio assegnato al nascituro dai defunti Alessandro Torlonia e Anna Maria Torlonia in Borghese fu Alessandro - di Anna Maria e di Giulia Torlonia fu Carlo.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 17 maggio 1961, n. 25 (in G.U. 1a s.s. 20/05/1961, n. 124) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente decreto "in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto hanno incluso nell'espropriazione beni non ricadenti nel territorio del Fucino e che non costituiscono pertinenze dei terreni espropriati."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-30;909#art-1

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