Art. 1

In vigore dal 29 nov 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 66; Udito il parere, in data 5 ottobre 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato i piani particolareggiati di espropriazione compilati dal l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, per i terreni ricadenti nel comune di Roccastrada (provincia di Grosseto), della superficie di Ha. 319.89.58, nei confronti di Tolomei Di Lippa Mario Baldastricca; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste; Decreta: . Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, per i terreni ricadenti nel comune di Roccastrada (provincia di Grosseto), della superficie di Ha. 319.89.58, nei confronti di Tolomei Di Lippa Mario fu Baldastricca.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-11-04;1223#art-1

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