DECRETO LEGISLATIVO·n. 336·11 giugno 1996
Disposizioni correttive del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.
Vigente dal 27 giugno 1996 46 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art.
Art. 21. L'art. 5 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è sostituito dal seguente: "A
Art. 31. All'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti
Art. 41. Al comma 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, le parole: "co
Art. 51. All'art. 14 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti
Art. 61. L'art. 19 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è sostituito dal seguente: "
Art. 71. Al comma 2 dell'art. 25 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono aggiunte,
Art. 81. All'art. 27 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti
Art. 91. L'art. 31 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è sostituito dal seguente: "
Art. 101. Al comma 2 dell'art. 34 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, le parole: "co
Art. 111. All'art. 36 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti
Art. 121. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 37 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 7
Art. 131. All'art. 46 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti
Art. 141. Al comma 2 dell'art. 48 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono aggiunte,
Art. 151. All'art. 49 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, dopo il comma 2 è inserito