Art. 17
In vigore dal 12 lug 1996
1. L'art. 57 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è sostituito dal seguente:
"Art. 57 (Riscossione delle entrate patrimoniali ed assimilate, nonché di contributi di spettanza dell'ente). - 1. In alternativa al tesoriere l'ente locale può affidare al concessionario della riscossione, sulla base di apposita convenzione, la riscossione, volontaria o coattiva o in ambedue le forme, delle entrate patrimoniali ed assimilate nonché dei contributi spettanti, secondo le disposizioni di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-06-11;336#art-17