Art. 18

In vigore dal 12 lug 1996
1. Al comma 5 dell'art. 71 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, le parole: "il godimento di beni di terzi" sono sostituite dalle seguenti: "l'utilizzo di beni di terzi" e le parole: "le sopravvenienze del passivo," sono soppresse.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-06-11;336#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 18 Disposizioni correttive del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali. — Testo vigente | Portale Normativo