Art. 23

In vigore dal 12 lug 1996
1. All'art. 84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dopo le parole: "entro trenta giorni dalla data" sono inserite le seguenti: "di esecutività"; b) al comma 5 il periodo: "Per lo stesso periodo, per i servizi a domanda individuale, la contribuzione degli utenti deve assicurare nel complesso la copertura dei costi almeno nella misura prevista dalle norme vigenti." è sostituito dal seguente: "Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti."; c) al comma 6 dopo le parole: "comunicate alla Commissione di ricerca per la finanza locale" sono inserite le seguenti: "presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-06-11;336#art-23

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Art. 23 Disposizioni correttive del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali. — Testo vigente | Portale Normativo