Art. 25
In vigore dal 12 lug 1996
1. L'art. 86 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è sostituito dal seguente:
"Art. 86 (Poteri organizzatori dell'organo straordinario di liquidazione). - 1. L'organo straordinario di liquidazione ha potere di accesso a tutti gli atti dell'ente locale, può utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale ed emanare direttive burocratiche.
2. Gli amministratori dell'ente locale dissestato ed il segretario sono tenuti a fornire, a richiesta dell'organo straordinario di liquidazione, idonei locali ed attrezzature nonché il personale necessario.
3. L'organo straordinario di liquidazione ha ogni potere di organizzazione, nonché di dotarsi, per le esigenze minime indispensabili, di attrezzature che, al termine dell'attività di risanamento, sono acquisite al patrimonio dell'ente locale.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-06-11;336#art-25