Art. 30

In vigore dal 12 lug 1996
1. Al comma 4 dell'art. 91 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, le parole: "Le province ed i comuni ai quali sono attribuiti trasferimenti di parte corrente" sono sostituite dalle seguenti: "Le province ed i comuni per i quali le risorse di parte corrente, costituite dai trasferimenti in conto al fondo ordinario ed al fondo consolidato e da quella parte di tributi locali calcolata in detrazione ai trasferimenti erariali, sono disponibili".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-06-11;336#art-30

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Art. 30 Disposizioni correttive del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali. — Testo vigente | Portale Normativo