Art. 29
In vigore dal 12 lug 1996
1. All'art. 90 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
" 1. In allegato al provvedimento di approvazione di cui all'art. 89, comma 8, sono individuati i debiti esclusi dalla liquidazione da porre a carico dei soggetti responsabili senza oneri a carico dell'ente locale.";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
" 2. Il consiglio dell'ente individua con propria delibera, da adottare entro sessanta giorni dalla notifica del decreto di cui all'art. 89, comma 8, i soggetti ritenuti responsabili dei debiti esclusi dalla liquidazione, di cui al comma 1, dandone comunicazione ai relativi creditori.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-06-11;336#art-29