Art. 34
In vigore dal 12 lug 1996
1. All'art. 98 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: "Il ricostituirsi di disavanzo di amministrazione o di debiti fuori bilancio, non ripianabili con i mezzi di cui all'" sono sostituite dalle seguenti: "Il ricostituirsi di disavanzo di amministrazione non ripianabile con i mezzi di cui all', o l'insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili con le modalità di cui all'";
b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato, valutando il ricorso alle forme associative e di collaborazione tra enti locali di cui al capo ottavo della legge 8 giugno 1990, n. 142".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-06-11;336#art-34