Art. 34

Art. 34

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In vigore dal 12 lug 1996
1. All'art. 98 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole: "Il ricostituirsi di disavanzo di amministrazione o di debiti fuori bilancio, non ripianabili con i mezzi di cui all'" sono sostituite dalle seguenti: "Il ricostituirsi di disavanzo di amministrazione non ripianabile con i mezzi di cui all', o l'insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili con le modalità di cui all'"; b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato, valutando il ricorso alle forme associative e di collaborazione tra enti locali di cui al capo ottavo della legge 8 giugno 1990, n. 142".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-06-11;336#art-34