Art. 36
In vigore dal 12 lug 1996
1. Al comma 4 dell'art. 100 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli enti locali provvedono, nel medesimo termine, a comunicare i nominativi dei revisori ai propri tesorieri.".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-06-11;336#art-36