Art. 40

In vigore dal 12 lug 1996
1. L'art. 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è sostituito dal seguente: "Art. 114 (Approvazione di modelli). - 1. Con regolamento da emanare, a norma dell' della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono approvati: a) i modelli relativi al bilancio di previsione, ivi inclusi i quadri riepilogativi; b) il sistema di codifica del bilancio e dei titoli contabili di entrata e di spesa; c) i modelli relativi al bilancio pluriennale; d) i modelli relativi al conto del tesoriere; e) i modelli relativi al conto del bilancio ivi incluse la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e la tabella dei parametri gestionali; f) i modelli relativi al conto economico ed al prospetto di conciliazione; g) i modelli relativi al conto del patrimonio; h) i modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili di cui all'art. 75. 2. Con regolamento da emanare, a norma dell' della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 1996, è approvato lo schema relativo alla relazione previsionale e programmatica previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-06-11;336#art-40

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Art. 40 Disposizioni correttive del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali. — Testo vigente | Portale Normativo