Art. 44
In vigore dal 12 lug 1996
1. Il comma 3 dell'art. 120 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è sostituito dal seguente:
" 3. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 dell' è abrogato;
b) all' sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
" 1. Valgono per i commissari straordinari liquidatori le disposizioni in materia di incompatibilità stabilite dall'art. 102 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, per i revisori dei conti degli enti locali.";
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
" 2. Il commissario straordinario liquidatore, per i comuni fino a 5.000 abitanti, o i componenti della commissione straordinaria di liquidazione, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province, sono nominati fra funzionari dotati di una idonea esperienza nel campo finanziario e contabile in servizio o in quiescenza degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno, del Ministero del tesoro e del Ministero delle finanze, fra i segretari ed i ragionieri comunali e provinciali particolarmente esperti, anche in quiescenza, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e gli iscritti nell'albo dei ragionieri.";
3) il primo periodo del comma 7 è sostituito dai seguenti:
"Il compenso spettante al commissario ed ai componenti della commissione, a carico della gestione della liquidazione con prelazione nei confronti degli altri crediti, è determinato in via generale con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, il quale tiene conto della situazione demografica dell'ente, del numero dei creditori e del valore dei debiti liquidati, garantendo comunque un compenso minimo. Al commissario ed ai componenti della commissione spettano inoltre i rimborsi di spesa previsti secondo le disposizioni vigenti dei dirigenti dello Stato.";
4) il comma 8 è sostituito dai seguenti:
" 8. Gli amministratori, il segretario ed i dipendenti dell'ente locale dissestato sono tenuti a prestare all'organo straordinario di liquidazione ed ai suoi componenti la massima collaborazione, consentendo l'accesso agli atti dell'ente locale, consegnando atti o copie secondo le richieste ed effettuando tutte le operazioni previste per legge o richieste ai fini della liquidazione. Delle omissioni gli amministratori, il segretario ed i dipendenti dell'ente locale assumono responsabilità personale.
8-bis. Gli amministratori ed il segretario dell'ente locale dissestato sono tenuti a fornire all'organo straordinario di liquidazione locali, attrezzature e personale congrui rispetto alla dimensione dell'ente ed all'ammontare della liquidazione, nelle quantità richieste dall'organo straordinario stesso. Quest'ultimo può retribuire eventuali prestazioni straordinarie effettivamente rese dal personale dell'ente locale sino ad un massimo di trenta ore mensili, facendo gravare l'onere sulla liquidazione.
8-ter. Nel caso in cui l'assegnazione di personale sia documentalmente impossibile o il personale assegnato non idoneo ad insindacabile giudizio dell'organo straordinario di liquidazione, quest'ultimo può, anche ai fini del comma 12 dell', incaricare professionisti o funzionari pubblici, in servizio o in quiescenza, ovvero assumere personale in possesso dei requisiti corrispondenti alle mansioni da svolgere con contratto di lavoro a tempo determinato, con onere a carico della liquidazione. Per i trattamenti economici si applica il regime giuridico di prelazione previsto per i compensi spettanti all'organo straordinario di liquidazione.
8-quater. Ai componenti dell'organo straordinario di liquidazione è consentito, per l'espletamento della propria funzione, l'uso del mezzo proprio, a condizione che essi provvedano a stipulare la polizza assicurativa prevista dall' del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, con onere a carico della liquidazione.";
c) al comma 1 dell' la lettera c) è soppressa;
d) al comma 1 dell' le lettere n) e p) sono sostituite dalle seguenti:
" n) predisposizione del piano di rilevazione della massa passiva e di un successivo piano di estinzione, includendo anche le passività accertate successivamente al piano di rilevazione dei debiti;
p) liquidazione e pagamento dei residui debiti, fino alla concorrenza della massa attiva realizzata;";
e) dopo il comma 1 dell' è aggiunto il seguente:
"1-bis. Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata ed ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese.";
f) dopo l' è inserito il seguente:
"Art. 5-bis (Piano di rilevazione della massa passiva). - 1. Il piano di rilevazione della massa passiva si compone di due parti: la massa passiva, ivi compresi gli oneri di liquidazione, e i debiti esclusi, allegati al piano stesso. Si conclude con la proposta di riparto.
2. Fanno parte della massa passiva:
a) le somme di cui alla lettera a) del comma 3 dell' del presente decreto;
b) i crediti dell'ente di cui al comma 7, ultimo periodo, dell' del presente decreto;
c) i debiti di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) di cui all'art. 87, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.
3. Le schede di rilevazione delle singole partite debitorie devono contenere almeno:
a) le generalità identificative del creditore;
b) l'importo del debito distinto per capitale ed accessori;
c) l'oggetto dell'obbligazione e l'epoca in cui è sorta la stessa;
d) il tipo e gli estremi del documento che comprova il credito.
Per le passività derivanti da forniture di beni e servizi, l'attestazione reca anche una valutazione sulla congruità della prestazione resa, ove ciò sia possibile sulla base degli elementi disponibili.
4. I medesimi elementi di cui al comma 3 devono essere richiesti per la presentazione delle domande di inserimento nel piano di rilevazione di cui all'art. 87, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.";
g) all' sono apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Piano di estinzione";
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il piano di estinzione si compone di tre parti: la massa attiva, la massa passiva, ivi compresi gli oneri di liquidazione, e i debiti esclusi, allegati al piano stesso. Si conclude con la proposta di riparto.";
3) al comma 2 la lettera f) è sostituita dalla seguente: " f) il ricavato della vendita di beni immobili, se ed in quanto necessaria, tenuto conto degli introiti di cui alle lettere g) e h);";
4) al comma 2 la lettera g) è sostituita dalla seguente: " g) il ricavato del mutuo a carico dello Stato;";
5) al comma 3 sono abrogate le lettere c), d) ed e), e la lettera b) è sostituita dalla seguente: " b) i debiti di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) dell'art. 87, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.";
6) al comma 5 la lettera e) è sostituita dalla seguente: " e) i debiti fuori bilancio maturati entro il 12 giugno 1990, non riconosciuti dal consiglio dell'ente entro il 15 luglio 1991 o dall'organo straordinario di liquidazione;" e la lettera g) è abrogata;
7) il comma 6 è abrogato;
h) all' sono apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Procedure della formazione del piano di rilevazione della massa passiva";
2) il comma 5 è abrogato;
i) dopo l' è inserito il seguente:
"Art. 9-bis (Adempimenti dell'ente locale relativi alla massa passiva). - 1. L'ente locale è tenuto agli adempimenti previsti dall'art. 87, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.
2. L'ente è tenuto ad effettuare accurata revisione di tutti i residui dell'esercizio precedente a quello relativo all'ipotesi di bilancio, compresi quelli a destinazione vincolata, risultanti dal conto consuntivo o dal verbale di chiusura, nel caso non sia scaduto il termine per la redazione del conto.
3. L'ente dissestato è altresì tenuto a trasmettere all'organo di liquidazione, entro il predetto termine di 30 giorni dall'insediamento, l'elenco dei beni patrimoniali disponibili, con l'indicazione delle eventuali cause di inalienabilità specificamente riferite ai singoli beni, al fine dell'eventuale alienazione da parte dell'organo straordinario di liquidazione.";
l) l' è sostituito dal seguente:
" (Contenuto e forma del piano di estinzione). - 1. Il piano di estinzione è costituito dalle passività e dalle attività inserite nel piano di rilevazione e da quelle accertate successivamente all'esecutività del predetto piano, ed è redatto con i medesimi criteri utilizzati per quest'ultimo, sia ai fini dell'ammissibilità dei debiti, sia al fine della formazione della massa attiva.
2. Il piano di estinzione si conclude con la proposta di riparto della massa attiva disponibile fra i creditori, detratti gli oneri di liquidazione ed i debiti finanziati con entrate vincolate a norma di legge. Per la quota che residua dalla liquidazione totale dei creditori degli enti è prevista la restituzione all'ente stesso per la sola parte rinveniente da componenti della massa attiva originariamente di proprietà dell'ente locale, fatta esclusione del mutuo concesso in funzione dello stato di dissesto e comunque riducendo prioritariamente il mutuo stesso di un importo pari alla quota residua. In caso di massa attiva insufficiente è previsto il riparto proporzionale alla massa passiva.
3. Al piano di estinzione sono allegati i provvedimenti di diniego, e relativa documentazione, eventualmente adottati nei confronti di richieste pervenute successiva mente al piano di rilevazione, e ritenute non inseribili nella massa passiva, in quanto non rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3 dell' del presente decreto.";
m) all' sono apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Gestione della liquidazione delle passività contenute nel piano di rilevazione e formazione del piano di estinzione";
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
" 2. L'organo straordinario di liquidazione, in esecuzione del piano, attua con sollecitudine tutti i provvedimenti necessari all'acquisizione delle entrate e quelli per il pagamento della massa passiva ammessa alla liquidazione, ed in primo luogo assume il mutuo con la Cassa depositi e prestiti per l'importo indicato nel piano.";
3) Il comma 4 è sostituito dal seguente:
" 4. L'organo straordinario della liquidazione provvede al pagamento dei residui passivi non vincolati e dei debiti fuori bilancio. Per i debiti di cui alla lettera c) dell'art. 87, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, acquisisce preventivamente il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva.";
4) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
"7-bis. L'organo straordinario di liquidazione provvede a pagare gli acconti per le passività inserite nel piano di rilevazione entro 30 giorni dall'erogazione del mutuo di cui al comma 2 del presente articolo, utilizzando altresì le ulteriori attività acquisite, se necessarie per il completo soddisfo dei creditori.
7-ter. La determinazione degli acconti, fatte salve le cause di prelazione accertate, avviene accantonando le somme necessarie per garantire il pagamento, nella medesima percentuale dei debiti inseriti nel piano, dei debiti esclusi dal piano di rilevazione.";
n) al comma 2 dell', dopo le parole: "entro il termine del 15 luglio 1991" sono inserite le seguenti: "o dall'organo straordinario di liquidazione";
o) all' sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 4 la lettera c) è sostituita dalla seguente: " c) sulla base delle norme di legge relative al personale dipendente in eccedenza;";
2) alla lettera e) del comma 4 dopo le parole: "Cassa depositi e prestiti" sono inserite le seguenti: "e con altri soggetti esercenti attività creditizia";
3) la lettera d) del comma 5 è soppressa;
p) l' è sostituito dal seguente:
" (Rideterminazione della pianta organica e mobilità del personale). - 1. L'ente locale provvede alla rideterminazione della pianta organica ed al collocamento in disponibilità del personale eccedente in base alle disposizioni di legge vigenti in materia.
L'ente locale è tenuto al pagamento degli emolumenti spettanti ai dipendenti posti in disponibilità dalla data della deliberazione e per tutta la durata della disponibilità, fermo restando il diritto al rimborso da parte dello Stato, su richiesta dell'ente da presentarsi entro 60 giorni dalla cessazione dello stato di disponibilità.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-06-11;336#art-44