Art. 39

In vigore dal 12 lug 1996
1. All'art. 113 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla rubrica la parola: "forzate" è soppressa; b) al comma 2 dopo le parole: "Non sono soggette ad esecuzione forzata" sono inserite le seguenti: ", a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice," ed alla lettera b) dopo le parole: "rate dei mutui" sono inserite le seguenti: "e di prestiti obbligazionari"; c) al comma 3 le parole: "da adottarsi per ogni trimestre" sono sostituite dalle seguenti: "da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere"; d) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di cui all' della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all', comma 1, n. 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, devono essere muniti dell'attestazione di copertura finanziaria prevista dall'art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-06-11;336#art-39

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