Art. 41

In vigore dal 12 lug 1996
1. All'art. 115 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. In deroga all', per il primo anno di applicazione dei nuovi modelli e schemi di bilancio, di cui all'art. 114, l'avanzo di amministrazione deve essere prioritariamente utilizzato per la reiscrizione dei residui passivi perenti.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-06-11;336#art-41

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Art. 41 Disposizioni correttive del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali. — Testo vigente | Portale Normativo