Art. 46

In vigore dal 12 lug 1996
1. Al comma 1 dell'art. 123 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera e) è sostituita dalla seguente: " e) gli della legge 21 dicembre 1978, n. 843;". b) la lettera q) è sostituita dalla seguente: " q) l', commi 1 e 1-bis, limitatamente alle disposizioni concernenti comuni, province e comunità montane, e l' del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68; Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 giugno 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri NAPOLITANO, Ministro dell'interno CIAMPI, Ministro del tesoro VISCO, Ministro delle finanze Visto, il Guardasilli: FLICK
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-06-11;336#art-46

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