Art. 46
46 / 46In vigore dal 12 lug 1996
1. Al comma 1 dell'art. 123 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera e) è sostituita dalla seguente: " e) gli della legge 21 dicembre 1978, n. 843;".
b) la lettera q) è sostituita dalla seguente:
" q) l', commi 1 e 1-bis, limitatamente alle disposizioni concernenti comuni, province e comunità montane, e l' del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68;
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 giugno 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
NAPOLITANO, Ministro dell'interno
CIAMPI, Ministro del tesoro
VISCO, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasilli: FLICK
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-06-11;336#art-46