Art. 5

In vigore dal 12 lug 1996
1. All' del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera b) del comma 1 dopo le parole: "le risultanze dei rendiconti" sono inserite le seguenti: "o conti consolidati"; b) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalle seguenti: " d) il programma triennale dei lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109; e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-06-11;336#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo