Art. 11

In vigore dal 12 lug 1996
1. All' del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: " 2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all', per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è sottoposta al controllo di legittimità dell'organo regionale di controllo ed è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo."; b) al comma 3 dopo le parole: "tutte le entrate" sono aggiunte le seguenti: "e le disponibilità".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-06-11;336#art-11

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