Art. 16

In vigore dal 12 lug 1996
1. L'art. 52 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è sostituito dal seguente: "Art. 52 (Affidamento del servizio di tesoreria) - 1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto. 2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-06-11;336#art-16

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Art. 16 Disposizioni correttive del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali. — Testo vigente | Portale Normativo