Art. 20

In vigore dal 12 lug 1996
1. All'art. 79 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile."; b) al comma 2 le parole: "non è revocabile" sono sostituite dalle seguenti: "è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell'interno"; c) al terzo periodo del comma 4 le parole: "e relativi termini" sono sostituite dalle seguenti: "e relativi termini iniziali".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-06-11;336#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 20 Disposizioni correttive del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali. — Testo vigente | Portale Normativo