Art. 20
20 / 46In vigore dal 12 lug 1996
1. All'art. 79 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile.";
b) al comma 2 le parole: "non è revocabile" sono sostituite dalle seguenti: "è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell'interno";
c) al terzo periodo del comma 4 le parole: "e relativi termini" sono sostituite dalle seguenti: "e relativi termini iniziali".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-06-11;336#art-20