Art. 22

In vigore dal 12 lug 1996
1. Al comma 1 dell'art. 82 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, le parole: "previsti dall'art. 89" sono sostituite dalle seguenti: "previsti dall'art. 88".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-06-11;336#art-22

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Art. 22 Disposizioni correttive del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali. — Testo vigente | Portale Normativo