Art. 19
In vigore dal 12 lug 1996
1. Al comma 1 dell'art. 77 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché con le modalità di cui all' per le fattispecie ivi previste".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-06-11;336#art-19