Art. 22
22 / 46In vigore dal 12 lug 1996
1. Al comma 1 dell'art. 82 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, le parole: "previsti dall'art. 89" sono sostituite dalle seguenti: "previsti dall'art. 88".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-06-11;336#art-22