Art. 22

Art. 22

22 / 46
In vigore dal 12 lug 1996
1. Al comma 1 dell'art. 82 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, le parole: "previsti dall'art. 89" sono sostituite dalle seguenti: "previsti dall'art. 88".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-06-11;336#art-22