Art. 31
In vigore dal 12 lug 1996
1. Il comma 2 dell'art. 93 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è sostituito dal seguente:
" 2. Nel caso di emanazione del provvedimento definitivo di diniego di cui all'art. 92, comma 4, sono attribuiti al commissario i poteri ritenuti necessari per il riequilibrio della gestione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato.".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-06-11;336#art-31