Art. 31

In vigore dal 12 lug 1996
1. Il comma 2 dell'art. 93 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è sostituito dal seguente: " 2. Nel caso di emanazione del provvedimento definitivo di diniego di cui all'art. 92, comma 4, sono attribuiti al commissario i poteri ritenuti necessari per il riequilibrio della gestione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-06-11;336#art-31

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Art. 31 Disposizioni correttive del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali. — Testo vigente | Portale Normativo