Art. 40
40 / 46In vigore dal 12 lug 1996
1. L'art. 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è sostituito dal seguente:
"Art. 114 (Approvazione di modelli). - 1. Con regolamento da emanare, a norma dell' della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono approvati:
a) i modelli relativi al bilancio di previsione, ivi inclusi i quadri riepilogativi;
b) il sistema di codifica del bilancio e dei titoli contabili di entrata e di spesa;
c) i modelli relativi al bilancio pluriennale;
d) i modelli relativi al conto del tesoriere;
e) i modelli relativi al conto del bilancio ivi incluse la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e la tabella dei parametri gestionali;
f) i modelli relativi al conto economico ed al prospetto di conciliazione;
g) i modelli relativi al conto del patrimonio;
h) i modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili di cui all'art. 75.
2. Con regolamento da emanare, a norma dell' della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 1996, è approvato lo schema relativo alla relazione previsionale e programmatica previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-06-11;336#art-40