Art. 36

Art. 36

36 / 46
In vigore dal 12 lug 1996
1. Al comma 4 dell'art. 100 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli enti locali provvedono, nel medesimo termine, a comunicare i nominativi dei revisori ai propri tesorieri.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-06-11;336#art-36