Art. 18

Art. 18

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In vigore dal 12 lug 1996
1. Al comma 5 dell'art. 71 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, le parole: "il godimento di beni di terzi" sono sostituite dalle seguenti: "l'utilizzo di beni di terzi" e le parole: "le sopravvenienze del passivo," sono soppresse.
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