Art. 1

In vigore dal 13 nov 1997
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l', comma 1, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che ha delegato il Governo ad emanare norme legislative, in materia di equilibrio finanziario e contabilità degli enti locali; Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, recante ordinamento finanziario e contabile degli enti locali; Visto il decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, che ha apportato disposizioni correttive al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1997; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Statocittà e autonomie locali; Acquisito il parere della sezione enti locali della Corte dei conti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 settembre 1997; Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e per la funzione pubblica e gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo: . 1. Al comma 6 dell' del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo le parole: "legale rappresentante dell'ente," sono inserite le seguenti: "al consiglio dell'ente nella persona del suo presidente"; b) dopo l'ultimo periodo sono inseriti i seguenti: "In ogni caso la segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. Il consiglio provvede al riequilibrio a norma dell'articolo 36, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della giunta comunale.".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-09-15;342#art-1

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