Art. 2

In vigore dal 25 ott 1997
1. All' del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma: "8 -bis. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni di consiglio e di giunta che non sono coerenti con le previsioni della relazione previsionale e programmatica.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-09-15;342#art-2

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