Art. 5

In vigore dal 25 ott 1997
1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 37 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: " e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 35, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-09-15;342#art-5

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