Art. 20

In vigore dal 25 ott 1997
1. L'ultimo periodo del comma 6 dell' della legge 15 maggio 1997, n. 127, è abrogato. 2. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, è sostituita dalla seguente: "c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 36 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento;". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 settembre 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Napolitano, Ministro dell'interno Ciampi, Ministro del tesoro Visco, Ministro delle finanze Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Flick
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-09-15;342#art-20

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