Art. 17

In vigore dal 25 ott 1997
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 105 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nei pareri è espresso un motivato giudizio di legittimità, di congruità, di coerenza e di attendibilità delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell', delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione;".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-09-15;342#art-17

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