Art. 15

In vigore dal 25 ott 1997
1. All'articolo 90 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche: a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1. In allegato al provvedimento di approvazione di cui all'articolo 89, comma 8, sono individuate le pretese escluse dalla liquidazione. 2. Il consiglio dell'ente individua con propria delibera, da adottare entro 60 giorni dalla notifica del decreto di cui all'articolo 89, comma 8, i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione, dandone contestuale comunicazione ai soggetti medesimi ed ai relativi creditori."; b) al comma 3 le parole: "l'organo regionale di controllo nomina un commissario ad acta per l'adozione dei prescritti provvedimenti" sono sostituite dalle seguenti: "si applicano le disposizioni di cui all', comma 45, della legge 15 maggio 1997, n. 127.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-09-15;342#art-15

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