REGOLAMENTO·n. 691·30 gennaio 2020
Regolamento (UE) 2020/691
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/691 DELLA COMMISSIONE - del 30 gennaio 2020 - che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di animali acquatici - (Testo rilevante ai fini del SEE)
Vigente dal 30 gennaio 2020 76 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1Oggetto e ambito di applicazioneArt. 1.tit_1Oggetto e ambito di applicazioneArt. 2DefinizioniArt. 2.tit_1DefinizioniArt. 3Deroghe all’obbligo per gli operatori di chiedere all’autorità competente il riconoscimento degli stabilimenti di acquacolturaArt. 3.tit_1Deroghe all’obbligo per gli operatori di chiedere all’autorità competente il riconoscimento degli stabilimenti di acquacolturaArt. 4Tipi di stabilimenti di acquacoltura che devono essere riconosciuti dall’autorità competenteArt. 4.tit_1Tipi di stabilimenti di acquacoltura che devono essere riconosciuti dall’autorità competenteArt. 5Obbligo per gli stabilimenti di acquacoltura riconosciuti e per i gruppi di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti di disporre di un piano di biosicurezzaArt. 5.tit_1Obbligo per gli stabilimenti di acquacoltura riconosciuti e per i gruppi di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti di disporre di un piano di biosicurezzaArt. 6Obbligo per gli stabilimenti di acquacoltura riconosciuti e per i gruppi di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti di partecipare a un piano di sorveglianza basata sui rischiArt. 6.tit_1Obbligo per gli stabilimenti di acquacoltura riconosciuti e per i gruppi di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti di partecipare a un piano di sorveglianza basata sui rischiArt. 7Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti di acquacoltura in cui gli animali di acquacoltura sono detenuti per essere trasportati vivi o come prodotti ottenuti da animali di acquacoltura, diversi dagli stabilimenti di acquacoltura per i quali sono stabilite prescrizioni specifiche agli articoli da 12 a 19Art. 7.tit_1Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti di acquacoltura in cui gli animali di acquacoltura sono detenuti per essere trasportati vivi o come prodotti ottenuti da animali di acquacoltura, diversi dagli stabilimenti di acquacoltura per i quali sono stabilite prescrizioni specifiche agli articoli da 12 a 19Art. 8Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento dei gruppi di stabilimenti di acquacoltura in cui gli animali di acquacoltura sono detenuti per essere trasportati vivi o come prodotti ottenuti da animali di acquacolturaArt. 8.tit_1Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento dei gruppi di stabilimenti di acquacoltura in cui gli animali di acquacoltura sono detenuti per essere trasportati vivi o come prodotti ottenuti da animali di acquacolturaArt. 9Prescrizioni per il riconoscimento degli stabilimenti di acquacoltura confinatiArt. 9.tit_1Prescrizioni per il riconoscimento degli stabilimenti di acquacoltura confinatiArt. 10Obblighi per gli operatori di stabilimenti di acquacoltura confinatiArt. 10.tit_1Obblighi per gli operatori di stabilimenti di acquacoltura confinatiArt. 11Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattieArt. 11.tit_1Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattieArt. 12Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento dei centri di depurazione diversi da quelli di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c)Art. 12.tit_1Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento dei centri di depurazione diversi da quelli di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c)Art. 13Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento dei centri di spedizione diversi da quelli di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d)Art. 13.tit_1Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento dei centri di spedizione diversi da quelli di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d)Art. 14Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento delle zone di stabulazione diverse da quelle di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera e)Art. 14.tit_1Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento delle zone di stabulazione diverse da quelle di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera e)Art. 15Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti di quarantenaArt. 15.tit_1Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti di quarantenaArt. 16Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti di acquacoltura che tengono animali di acquacoltura di specie elencate che sono vettori in isolamento fino al momento in cui non sono più considerati taliArt. 16.tit_1Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti di acquacoltura che tengono animali di acquacoltura di specie elencate che sono vettori in isolamento fino al momento in cui non sono più considerati taliArt. 17Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti di acquacoltura che sono strutture chiuse in cui sono detenuti animali di acquacoltura a scopo ornamentale e che, a causa delle loro modalità di movimento, comportano un rischio significativo di malattiaArt. 17.tit_1Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti di acquacoltura che sono strutture chiuse in cui sono detenuti animali di acquacoltura a scopo ornamentale e che, a causa delle loro modalità di movimento, comportano un rischio significativo di malattiaArt. 18Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti di acquacoltura che sono strutture aperte in cui sono detenuti animali di acquacoltura a scopo ornamentaleArt. 18.tit_1Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti di acquacoltura che sono strutture aperte in cui sono detenuti animali di acquacoltura a scopo ornamentaleArt. 19Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento delle navi o di altre strutture mobili in cui gli animali di acquacoltura sono detenuti temporaneamente per essere sottoposti a trattamento o a un’altra procedura connessa all’allevamentoArt. 19.tit_1Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento delle navi o di altre strutture mobili in cui gli animali di acquacoltura sono detenuti temporaneamente per essere sottoposti a trattamento o a un’altra procedura connessa all’allevamentoArt. 20Obbligo di informazione per l’autorità competente per quanto riguarda il registro degli stabilimenti di acquacoltura registratiArt. 20.tit_1Obbligo di informazione per l’autorità competente per quanto riguarda il registro degli stabilimenti di acquacoltura registratiArt. 21Obbligo di informazione per l’autorità competente per quanto riguarda il registro degli stabilimenti di acquacoltura riconosciutiArt. 21.tit_1Obbligo di informazione per l’autorità competente per quanto riguarda il registro degli stabilimenti di acquacoltura riconosciutiArt. 22Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti di acquacoltura registratiArt. 22.tit_1Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti di acquacoltura registratiArt. 23Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti in cui gli animali di acquacoltura sono detenuti per essere trasportati vivi o come prodotti ottenuti da animali di acquacoltura, diversi da quelli di cui agli articoli da 27 a 34Art. 23.tit_1Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti in cui gli animali di acquacoltura sono detenuti per essere trasportati vivi o come prodotti ottenuti da animali di acquacoltura, diversi da quelli di cui agli articoli da 27 a 34Art. 24Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di un gruppo di stabilimenti di acquacoltura riconosciuto in cui gli animali di acquacoltura sono detenuti per essere trasportati vivi o come prodotti ottenuti da animali di acquacolturaArt. 24.tit_1Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di un gruppo di stabilimenti di acquacoltura riconosciuto in cui gli animali di acquacoltura sono detenuti per essere trasportati vivi o come prodotti ottenuti da animali di acquacolturaArt. 25Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti di acquacoltura confinati riconosciutiArt. 25.tit_1Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti di acquacoltura confinati riconosciutiArt. 26Obbligo di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattieArt. 26.tit_1Obbligo di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattieArt. 27Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di centri di depurazione riconosciutiArt. 27.tit_1Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di centri di depurazione riconosciutiArt. 28Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di centri di spedizione riconosciutiArt. 28.tit_1Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di centri di spedizione riconosciutiArt. 29Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di zone di stabulazione riconosciuteArt. 29.tit_1Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di zone di stabulazione riconosciuteArt. 30Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti di quarantena riconosciuti per animali di acquacolturaArt. 30.tit_1Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti di quarantena riconosciuti per animali di acquacolturaArt. 31Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti che tengono animali di acquacoltura di specie elencate che sono vettori in isolamento fino al momento in cui non sono più considerati taliArt. 31.tit_1Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti che tengono animali di acquacoltura di specie elencate che sono vettori in isolamento fino al momento in cui non sono più considerati taliArt. 32Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti che sono strutture chiuse in cui sono detenuti animali di acquacoltura a scopo ornamentaleArt. 32.tit_1Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti che sono strutture chiuse in cui sono detenuti animali di acquacoltura a scopo ornamentaleArt. 33Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti che sono strutture aperte in cui sono detenuti animali di acquacoltura a scopo ornamentaleArt. 33.tit_1Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti che sono strutture aperte in cui sono detenuti animali di acquacoltura a scopo ornamentaleArt. 34Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di navi riconosciute o di altre strutture mobili riconosciute in cui gli animali di acquacoltura sono detenuti temporaneamente per essere sottoposti a trattamento o a un’altra procedura connessa all’allevamentoArt. 34.tit_1Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di navi riconosciute o di altre strutture mobili riconosciute in cui gli animali di acquacoltura sono detenuti temporaneamente per essere sottoposti a trattamento o a un’altra procedura connessa all’allevamentoArt. 35Obblighi di conservazione della documentazione per i trasportatori di animali acquaticiArt. 35.tit_1Obblighi di conservazione della documentazione per i trasportatori di animali acquaticiArt. 36AbrogazioneArt. 36.tit_1AbrogazioneArt. 37Misure transitorie riguardanti le informazioni contenute nei registri delle autorità competenti relativi agli stabilimenti di acquacoltura e agli operatori esistentiArt. 37.tit_1Misure transitorie riguardanti le informazioni contenute nei registri delle autorità competenti relativi agli stabilimenti di acquacoltura e agli operatori esistentiArt. 38Entrata in vigore e applicazioneArt. 38.tit_1Entrata in vigore e applicazione