Art. 19

Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento delle navi o di altre strutture mobili in cui gli animali di acquacoltura sono detenuti temporaneamente per essere sottoposti a trattamento o a un’altra procedura connessa all’allevamento

In vigore dal 30 gen 2020
Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento delle navi o di altre strutture mobili in cui gli animali di acquacoltura sono detenuti temporaneamente per essere sottoposti a trattamento o a un’altra procedura connessa all’allevamento Nel rilasciare il riconoscimento, l’autorità competente provvede affinché le navi o le altre strutture mobili in cui gli animali di acquacoltura sono detenuti temporaneamente per essere sottoposti a trattamento o a un’altra procedura connessa all’allevamento soddisfino le prescrizioni di cui: a) all’allegato I, parte 12, punto 1, per quanto riguarda le misure di biosicurezza; b) all’allegato I, parte 12, punto 2, per quanto riguarda le strutture e le attrezzature.
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