Art. 21
Obbligo di informazione per l’autorità competente per quanto riguarda il registro degli stabilimenti di acquacoltura riconosciuti
In vigore dal 30 gen 2020
Obbligo di informazione per l’autorità competente per quanto riguarda il registro degli stabilimenti di acquacoltura riconosciuti
1. In aggiunta alle informazioni prescritte dall’articolo 185, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, l’autorità competente, per ciascuno stabilimento di acquacoltura o ciascun gruppo di stabilimenti di acquacoltura da essa riconosciuto, riporta nel registro degli stabilimenti di acquacoltura riconosciuti di cui all’articolo 185, paragrafo 1, lettere b) e c), del medesimo regolamento le seguenti informazioni:
a)
il numero di riconoscimento unico assegnato dall’autorità competente allo stabilimento di acquacoltura o al gruppo di stabilimenti di acquacoltura;
b)
la data del riconoscimento rilasciato dall’autorità competente o dell’eventuale sospensione o revoca del riconoscimento da parte dell’autorità competente;
c)
l’indirizzo e le coordinate geografiche (latitudine e longitudine) dell’ubicazione dello stabilimento di acquacoltura riconosciuto o del gruppo di stabilimenti di acquacoltura riconosciuto;
d)
una descrizione delle strutture e delle attrezzature pertinenti;
e)
le categorie di animali di acquacoltura detenuti nello stabilimento di acquacoltura o nel gruppo di stabilimenti di acquacoltura;
f)
il numero approssimativo o la biomassa massima, o entrambi, degli animali di acquacoltura che possono essere detenuti nello stabilimento di acquacoltura o nel gruppo di stabilimenti di acquacoltura;
g)
il periodo durante il quale gli animali di acquacoltura sono detenuti nello stabilimento di acquacoltura o nel gruppo di stabilimenti di acquacoltura, se tale stabilimento o tale gruppo di stabilimenti non è occupato in permanenza, comprese, se del caso, informazioni sull’occupazione stagionale o sull’occupazione durante eventi specifici;
h)
la data dell’eventuale cessazione dell’attività, quale comunicata dall’operatore all’autorità competente.
2. In aggiunta alle informazioni prescritte dall’articolo 185, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429, l’autorità competente riporta in una pagina informativa su Internet disponibile al pubblico informazioni aggiornate sullo stato sanitario degli animali di acquacoltura detenuti negli stabilimenti di acquacoltura o nei gruppi di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti conformemente all’articolo 181, paragrafo 1, di tale regolamento.
Tali informazioni sanitarie aggiornate precisano almeno lo stato sanitario dello stabilimento di acquacoltura o del gruppo di stabilimenti di acquacoltura per ciascuna malattia elencata pertinente e per ciascuna categoria pertinente di malattie elencate, indicando:
a)
se lo stabilimento di acquacoltura o il gruppo di stabilimenti di acquacoltura è indenne da una malattia di categoria B o da una malattia di categoria C;
b)
se lo stabilimento di acquacoltura o il gruppo di stabilimenti di acquacoltura partecipa a un programma di eradicazione di una malattia di categoria B o di una malattia di categoria C;
c)
se lo stabilimento di acquacoltura o il gruppo di stabilimenti di acquacoltura partecipa a un programma volontario di sorveglianza di una malattia di categoria C; o
d)
qualsiasi altra informazione relativa a una malattia di categoria B, di categoria C o di categoria D, diversa dalle informazioni di cui alle lettere a), b) e c).
Storico versioni
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