Art. 23.tit_1
Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti in cui gli animali di acquacoltura sono detenuti per essere trasportati vivi o come prodotti ottenuti da animali di acquacoltura, diversi da quelli di cui agli articoli da 27 a 34
In vigore dal 30 gen 2020
Storico versioni
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