Art. 20

Obbligo di informazione per l’autorità competente per quanto riguarda il registro degli stabilimenti di acquacoltura registrati

In vigore dal 30 gen 2020
Obbligo di informazione per l’autorità competente per quanto riguarda il registro degli stabilimenti di acquacoltura registrati In aggiunta alle informazioni prescritte dall’articolo 185, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, l’autorità competente, per ciascuno stabilimento di acquacoltura da essa registrato, riporta nel registro degli stabilimenti di acquacoltura di cui all’articolo 185, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento le seguenti informazioni: a) il numero di registrazione unico assegnato dall’autorità competente allo stabilimento; b) la data di registrazione da parte dell’autorità competente; c) l’indirizzo e le coordinate geografiche (latitudine e longitudine) dell’ubicazione dello stabilimento di acquacoltura; d) una descrizione delle strutture e delle attrezzature pertinenti; e) le categorie di animali di acquacoltura detenuti nello stabilimento di acquacoltura; f) il numero approssimativo o la biomassa massima, o entrambi, degli animali di acquacoltura che possono essere detenuti nello stabilimento di acquacoltura; g) il periodo durante il quale gli animali di acquacoltura sono detenuti nello stabilimento di acquacoltura, se quest’ultimo non è occupato in permanenza, comprese, se del caso, informazioni sull’occupazione stagionale o sull’occupazione durante eventi specifici; h) la data dell’eventuale cessazione dell’attività, quale comunicata dall’operatore all’autorità competente.
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