Art. 17

Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti di acquacoltura che sono strutture chiuse in cui sono detenuti animali di acquacoltura a scopo ornamentale e che, a causa delle loro modalità di movimento, comportano un rischio significativo di malattia

In vigore dal 30 gen 2020
Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti di acquacoltura che sono strutture chiuse in cui sono detenuti animali di acquacoltura a scopo ornamentale e che, a causa delle loro modalità di movimento, comportano un rischio significativo di malattia Nel rilasciare il riconoscimento, l’autorità competente provvede affinché gli stabilimenti di acquacoltura che sono strutture chiuse in cui sono detenuti animali di acquacoltura a scopo ornamentale e che, a causa delle loro modalità di movimento, comportano un rischio significativo di malattia, soddisfino le prescrizioni di cui: a) all’, paragrafo 1, per quanto riguarda la sorveglianza basata sui rischi; b) all’allegato I, parte 10, punto 1, per quanto riguarda le misure di biosicurezza; c) all’allegato I, parte 10, punto 2, per quanto riguarda le strutture e le attrezzature.
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