Art. 15
Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti di quarantena
In vigore dal 30 gen 2020
Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti di quarantena
Nel rilasciare il riconoscimento, l’autorità competente provvede affinché gli stabilimenti di quarantena soddisfino le prescrizioni di cui:
a)
all’allegato I, parte 8, punto 1, per quanto riguarda le misure di biosicurezza;
b)
all’allegato I, parte 8, punto 2, per quanto riguarda le misure di sorveglianza e di controllo;
c)
all’allegato I, parte 8, punto 3, per quanto riguarda le strutture e le attrezzature.
Storico versioni
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