Art. 14
Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento delle zone di stabulazione diverse da quelle di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera e)
In vigore dal 30 gen 2020
Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento delle zone di stabulazione diverse da quelle di cui all’, paragrafo 1, lettera e)
Nel rilasciare il riconoscimento, l’autorità competente provvede affinché le zone di stabulazione diverse da quelle di cui all’, paragrafo 1, lettera e), soddisfino le prescrizioni di cui:
a)
all’allegato I, parte 7, punto 1, per quanto riguarda le misure di biosicurezza;
b)
all’allegato I, parte 7, punto 2, per quanto riguarda le strutture e le attrezzature.
Storico versioni
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