Art. 13
Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento dei centri di spedizione diversi da quelli di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d)
In vigore dal 30 gen 2020
Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento dei centri di spedizione diversi da quelli di cui all’, paragrafo 1, lettera d)
Nel rilasciare il riconoscimento, l’autorità competente provvede affinché i centri di spedizione diversi da quelli di cui all’, paragrafo 1, lettera d), soddisfino le prescrizioni di cui:
a)
all’allegato I, parte 6, punto 1, per quanto riguarda le misure di biosicurezza;
b)
all’allegato I, parte 6, punto 2, per quanto riguarda le strutture e le attrezzature.
Storico versioni
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