Art. 11
Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie
In vigore dal 30 gen 2020
Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie
Nel rilasciare il riconoscimento, l’autorità competente provvede affinché gli stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie soddisfino le prescrizioni di cui:
a)
all’allegato I, parte 4, punto 1, per quanto riguarda le misure di biosicurezza;
b)
all’allegato I, parte 4, punto 2, per quanto riguarda le strutture e le attrezzature.
Storico versioni
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