Art. 11 · Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie

Art. 11

Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie

In vigore dal 30 gen 2020
Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie Nel rilasciare il riconoscimento, l’autorità competente provvede affinché gli stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie soddisfino le prescrizioni di cui: a) all’allegato I, parte 4, punto 1, per quanto riguarda le misure di biosicurezza; b) all’allegato I, parte 4, punto 2, per quanto riguarda le strutture e le attrezzature.
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