Art. 10
Obblighi per gli operatori di stabilimenti di acquacoltura confinati
In vigore dal 30 gen 2020
Obblighi per gli operatori di stabilimenti di acquacoltura confinati
Prima che l’autorità competente rilasci il riconoscimento, gli operatori di stabilimenti di acquacoltura confinati:
a)
stabiliscono disposizioni per effettuare esami veterinari post mortem in strutture adeguate nello stabilimento di acquacoltura confinato o in un laboratorio;
b)
si assicurano, per via contrattuale o attraverso altra forma giuridica, i servizi di un veterinario dello stabilimento, responsabile:
i)
della supervisione delle attività dello stabilimento di acquacoltura confinato e del rispetto delle prescrizioni per il riconoscimento di cui all’;
ii)
del riesame del piano di sorveglianza delle malattie di cui all’allegato I, parte 3, punto 2, lettera a), almeno una volta all’anno.
Storico versioni
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