Art. 6

Obbligo per gli stabilimenti di acquacoltura riconosciuti e per i gruppi di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti di partecipare a un piano di sorveglianza basata sui rischi

In vigore dal 30 gen 2020
Obbligo per gli stabilimenti di acquacoltura riconosciuti e per i gruppi di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti di partecipare a un piano di sorveglianza basata sui rischi 1.   L’autorità competente riconosce gli stabilimenti di acquacoltura di cui agli del presente regolamento solo se gli operatori rispettano la sorveglianza basata sui rischi esercitata dall’autorità competente conformemente all’ del regolamento (UE) 2016/429, sotto forma del piano di sorveglianza basata sui rischi di cui all’allegato II, parte 1 e parte 2, punto 1, del presente regolamento. 2.   L’autorità competente riconosce i gruppi di stabilimenti di acquacoltura di cui all’ del presente regolamento solo se gli operatori rispettano la sorveglianza basata sui rischi esercitata dall’autorità competente conformemente all’ del regolamento (UE) 2016/429, sotto forma del piano di sorveglianza basata sui rischi di cui all’allegato II, parte 1 e parte 2, punto 2, del presente regolamento. 3.   Nel rilasciare il riconoscimento degli stabilimenti di acquacoltura o dei gruppi di stabilimenti di acquacoltura di cui ai paragrafi 1 e 2, l’autorità competente tiene conto dei seguenti elementi e li include nel piano di sorveglianza basata sui rischi: a) l’esito della sorveglianza condotta dall’operatore conformemente all’ del regolamento (UE) 2016/429; b) le informazioni ottenute attraverso le visite di sanità animale effettuate da un veterinario conformemente all’ del regolamento (UE) 2016/429, quando gli operatori mettono a disposizione tali informazioni.
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