Art. 7

Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti di acquacoltura in cui gli animali di acquacoltura sono detenuti per essere trasportati vivi o come prodotti ottenuti da animali di acquacoltura, diversi dagli stabilimenti di acquacoltura per i quali sono stabilite prescrizioni specifiche agli articoli da 12 a 19

In vigore dal 30 gen 2020
Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti di acquacoltura in cui gli animali di acquacoltura sono detenuti per essere trasportati vivi o come prodotti ottenuti da animali di acquacoltura, diversi dagli stabilimenti di acquacoltura per i quali sono stabilite prescrizioni specifiche agli articoli da 12 a 19 Nel rilasciare il riconoscimento, l’autorità competente provvede affinché gli stabilimenti di acquacoltura in cui gli animali di acquacoltura sono detenuti per essere trasportati vivi o come prodotti ottenuti da animali di acquacoltura, diversi dagli stabilimenti di acquacoltura di cui agli articoli da 12 a 19, soddisfino le prescrizioni di cui: a) all’, paragrafo 1, per quanto riguarda la sorveglianza basata sui rischi; b) all’allegato I, parte 1, punto 1, per quanto riguarda le misure di biosicurezza; c) all’allegato I, parte 1, punto 2, per quanto riguarda le strutture e le attrezzature.
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